L’Agenzia delle Entrate ha dato il via al provvedimento che prevede delle novità riguardanti la cessione del credito inerente le singole unità immobiliari. Di fatto, i contribuenti che potranno beneficiare delle detrazioni fiscali per i lavori di risparmio energetico saranno coloro che effettueranno interventi su edifici singoli cedendo il credito riconosciuto ai fornitori e ad altri soggetti, purché avvenga comunicazione dal contribuente all’Agenzia delle Entrate in base ad una precisa scadenza e ad una procedura illustrate nel provvedimento del 19 aprile del 2019.
Lo stesso provvedimento ha lo scopo di regolare la cessione del credito sui lavori di riqualifica energetica che riguardano le parti comuni di edifici condominiali il cui scopo è quello di ridurre il rischio sismico e di riqualifica energetica, esclusivamente per le zone sismiche 1, 2 e 3.
In particolare, secondo il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, potranno beneficiare dell’Ecobonus per i lavori di riqualifica energetica:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esenti IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, (c.d. no tax area). I soggetti possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari,
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.
La cessione del credito corrispondente riguarda tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione ed è una possibilità che riguarda quindi i seguenti soggetti:
- tutti i contribuenti teoricamente beneficiare dell’Ecobonus;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto da soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.
Tutti coloro che vorranno cedere il credito al fornitore o a coloro che si occupano dei lavori generali dovranno comunicare tutta la documentazione necessaria entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto al sostenimento della spesa; qualora ciò non dovesse avvenire, sarà impossibile usufruire della cessione del credito.
Potranno beneficiare del nuovo Ecobonus anche coloro che intendono fare dei lavori:
- di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
Per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2019 per interventi legati all’adozione di misure antisismiche effettuati su parti comuni di edifici sia per ridurre il rischio sismico sia per la riqualificazione energetica, il credito in questione può essere utilizzato dal cessionario a partire dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.